BUFALA Nuova legge sul matrimonio: al coniuge tradito spetterà un risarcimento di 100 mila euro

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Il 14 aprile 2016 un sito chiamato “Il Radicale” pubblica un articolo dal titolo “Nuova legge sul matrimonio: al coniuge tradito spetterà un risarcimento di 100 mila euro“:

La modifica dell’articolo 143 del codice civile è adesso ufficiale: il coniuge che tradirà dovrà risarcire il partner con una cifra che va dai 20 ai 100 mila euro. La somma dipenderà dal fatto che la colpa sia reiterata o meno, e dipenderà anche dalla durata della stessa. In poche parole, se il marito o la moglie dovessero avere una storia parallela da diversi anni, o se dovessero avere più amanti, la cifra di risarcimento sarà quella massima. E’ chiaro che il coniuge tradito dovrà provare con assoluta e inconfutabile certezza l’infedeltà del partner, e potrà inoltre richiedere l’annullamento istantaneo del matrimonio.

Ricordiamo che l’articolo 143 sancisce l’obbligo di fedeltà per i coniugi. Finora ha avuto solo un significato “formale”, adesso diventerà un vero e proprio vincolo, e chi subirà il torto del tradimento avrà diritto a un lauto risarcimento. Tradire il coniuge, insomma, sarà da ora in poi una violazione al contratto matrimoniale, e si dovranno pagare le conseguenze.

Oltre 29 mila condivisioni per questa bufala. Non vi è alcun riscontro in merito ad una modifica dell’articolo 143 del codice civilecitato negli ultimi mesi per la questione legata al disegno di legge Cirinnà.

Esistono dei casi?

In merito al tema “divorzio e risarcimento” è possibile citare la sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione I Civile, la quale ha sancito il “principio di risarcibilità dei danni che derivano dall’infedeltà coniugale“. Bisogna precisare alcune questioni e a farlo è stata Paola Carrera, avvocato torinese, in una sua pubblicazione sul sito del proprio studio legale (PDF):

Sappiamo bene che con il matrimonio i nubendi assumono, reciprocamente, l’obbligo alla fedeltà, alla assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione, così come previsto dall’art. 143 del nostro codice civile.
Sappiamo anche che per i giudici non tutte le violazioni al dovere di fedeltà coniugale sono tali da integrare la declaratoria di addebito in capo al fedifrago, essendo necessari due requisiti: che il tradimento sia stato causa determinante della intollerabilità della convivenza e che sussista nesso causale fra il fatto (il tradimento) e l’evento (la decisione di separarsi).
Con la sentenza di giovedì scorso il Supremo Collegio ha, senza dubbio, aperto le porte a nuovi contenziosi che non tarderanno ad appesantire i ruoli già grevi di molti Tribunali, atteso che consente ai coniugi di promuovere autonomo giudizio per chiedere la condanna al risarcimento dell’altro coniuge, ogniqualvolta siano integrate violazioni ai doveri matrimoniali anche se non accertate e stigmatizzate nel correlato procedimento di separazione o divorzio.
In buona sostanza la Corte ha affermato che la violazione dei doveri matrimoniali può, a certe condizioni, integrare un illecito civile suscettibile di risarcimento del danno in capo all’offeso, a prescindere dal fatto che egli abbia rinunciato, nel giudizio di separazione, a promuovere o ad insistere per l’accoglimento della domanda di addebito.
Nel caso che ha dato origine al recente pronunciamento la moglie, dopo avere inizialmente promosso la causa di separazione chiedendo addebitarsi al marito la responsabilità del fallimento matrimoniale per infedeltà, nel corso del processo aveva poi accettato di definire la vertenza in via consensuale, rinunciando, ovviamente, alla declaratoria di addebito.
Senonchè in separato giudizio, allegando e provando di avere riportato un danno alla salute in conseguenza del subito tradimento, la stessa moglie chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all’offesa patita.
In primo grado il Tribunale Savonese respingeva la domanda della signora e la decisione trovava conferma anche in sede di appello.
La Corte di Cassazione ha invece, a sorpresa, accolto il ricorso della donna, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del seguente principio: “I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni”.
Come sempre, di fronte di questi revirement del Supremo Collegio nessuna citazione pare più calzante che lasciare ai posteri l’ardua sentenza, confidandosi che i numeri dei tradimenti, che le statistiche vogliono in costante aumento, vadano a calare non già per timore delle sanzioni quanto per ritrovato rispetto dei valori su cui l’istituzione matrimoniale si regge.
Avv. Paola Carrera

Altalex riporta anche il caso del danno da tradimento disonorevole, ma questo non riguarda l’articolo 143 del codice civile e l’obbligo di fedeltà.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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