Il 17 agosto 2016 il sito Newsitalys.com pubblica un articolo dal titolo “Rubare le case altrui? Non sarà più un reato! Leggi cosa hanno combinato in Parlamento!“. Ne riporto solo la prima parte e capirete il perché:
Matteo Renzi vuole depenalizzare il reato di occupazione abusiva. Anzi, l’ha già fatto: con la legge delega 67 del 28 aprile scorso. In un ritaglio nemmeno troppo nascosto della norma, approvata la scorsa primavera da Camera e Senato e già pubblicata in Gazzetta ufficiale, si scopre che tra i reati depenalizzati c’è il primo comma dell’articolo 633 del codice penale. «Si tratta della norma attraverso la quale una società come Aler, la partecipata di Regione Lombardia che gestisce un patrimonio immenso di case popolari, può effettuare gli sgomberi in caso di occupazioni abusive», denuncia il consigliere del Comune di Milano, Marco Osnato (Fratelli d’Italia), che all’Aler ci lavora da anni.
Lo conferma anche il collega di Forza Italia, Armando Vagliati: «Il governo vuole depenalizzare l’occupazione abusiva. Contro chi occupa si potranno fare solo cause civili, della durata media di 10 o persino 15 anni». Sembra una barzelletta, soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca di cui Milano è stata protagonista. Solo due giorni fa la polizia ha tentato di buttare fuori da un appartamento, occupato illegalmente, una famiglia di romeni, padre madre e tre figli di cui due minorenni. Tempo poche ore e per via delle proteste dei comitati a difesa del diritto alla casa e della tensione con la polizia, gli occupanti hanno ripreso possesso della casa.
In realtà si tratta di un copia incolla dell’articolo pubblicato il 28 novembre 2014 da LiberoQuotidiano dal titolo “Occupare case non sarà più reato“.
All’epoca ci fu la depenalizzazione, come riportato da Altalex, ma “depenalizzare” non equivale ad “abrogare”. Se un articolo del codice penale venisse abrogato allora si potrebbe parlare tranquillamente che il reato non è più considerato tale, ma di fatto la depenalizzazione lo portava ad essere considerato un illecito amministrativo sanzionabile in sede civile (non penale). Si, avete capito bene: rimane comunque una sanzione dell’illecito commesso dal furfante. Inoltre bisogna considerare che altri reati collegati non vennero depenalizzati, come la violazione di domicilio.
Il sito istituzionale Lineaamica.gov.it aveva risposto in merito e aggiornato le informazioni il 10 luglio 2014 (ben prima dell’articolo di LiberoQuotidiano):
Occupazione abusiva di un immobile: tutela giudiziale.
Domanda:
Nel caso in cui terzi occupino abusivamente un immobile, in che modo può tutelarsi il proprietario?Risposta:
L’ordinamento giuridico italiano contempla alcune forme di tutela giudiziale in favore di chi subisca l’occupazione abusiva del proprio immobile.In ambito civile il proprietario potrà agire attraverso le cosiddette azioni petitorie, vale a dire quelle dirette a tutelare chi sia legittimo titolare del bene. Nel particolare caso dell’ occupazione abusiva, potrà esser esperita l’azione di rivendicazione (articolo 948 del codice civile). Tale forma di tutela, non soggetta ad alcun termine di decadenza, legittimerà il titolare del bene ad agire in qualunque tempo ed a poter richiedere il ristoro dei danni subiti anche quando, dopo la domanda giudiziale, il terzo abbia cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa. E’ anche possibile tutelarsi in via immediata ed urgente ricorrendo al giudice per ottenere la reintegra nel possesso (articolo 1168 codice civile). Quest’azione spetta non solo al proprietario, ma anche a chi disponga ad altro titolo dell’immobile (ad esempio l’usufruttuario o il conduttore in locazione dell’immobile); potrà esser esercitata entro 1 anno dalla data del sofferto spoglio o, nel caso di spoglio clandestino, da quando lo “spogliato”, ossia chi si sia visto privare del bene, ne sia venuto a conoscenza.
In sede penale è possibile tutelarsi attraverso la proposizione di una denuncia alla Procura della Repubblica competente. In tali casi, infatti, sono astrattamente ipotizzabili le seguenti fattispecie di reato: reato di invasione di terreni od edifici (articolo 633 codice penale), nonché reati contro il patrimonio funzionalmente collegati all’occupazione abusiva, quali il danneggiamento (articolo 635 codice penale), il furto (articoli 624 e 625 codice penale) ed il reato di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.).
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