Ogni anno, in questo periodo, si torna a parlare della “Festa del sacrificio” o “Festa dello sgozzamento” che si svolge in alcune zone del nostro paese. Si tratta indubbiamente di un rituale di tipo religioso (in questo caso parliamo della religione musulmana), ma che viene demonizzato in maniera alquanto esagerata e in mala fede.
Tale festività viene chiamata ʿīd al-aḍḥā (“Festa del sacrificio”) o ʿīd al-naḥr (“Festa dello sgozzamento”) o ʿīd al-qurbān (“Festa dell’offerta a Dio”). La festività ricorda la storia di Abramo e la sua sottomissione al volere di Dio, il quale chiese inizialmente di sacrificare suo figlio Isacco, un episodio del libro biblico di Genesi (il primo libro della Torah del Tanakh ebraico e della Bibbia cristiana). Nella religione musulmana Abramo è considerato un profeta.
Ecco una delle foto evocative che viene usata per parlare di questo evento:
Qualcuno parla di stragi di animali in piazza, di sangue sparso ovunque e in condizioni igienico sanitarie pessime. Siete così sicuri che una scena come quella sopra riportata sia accettabile in Italia? Neanche per sogno! Nessun animale viene “sgozzato” in pubblica piazza!
La legge italiana in fatto di macellazione degli animali è estremamente chiara, basta citare il caso di un gruppo di credenti musulmani che sgozzarono un animale nel proprio giardino lo scorso anno dove intervennero sia l’Usl locale che la polizia. I musulmani sono tenuti a rispettarle, infatti il “sacrificio” avviene in apposite macellerie, aventi la “certificazione Halal“, in cui gli animali vengono macellati secondo le norme rituali islamiche e nel rispetto della legge italiana.
In Italia la macellazione rituale è consentita dal 1980 (DM 11/06/1980 – PDF) e riguarda sia i riti islamici che ebraici:
Articolo 1
Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità.Articolo 2
La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell’esecuzione dei rispettivi metodi rituali.
L’operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo.Articolo 3
Nel corso della operazione debbono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio.Articolo 4
Può essere autorizzata la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo il rito islamiconei macelli riconosciuti idonei all’esportazione di carni ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264 a condizione che:
1) la macellazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
2) i titolari di detti macelli ne facciano espressa richiesta, ai fini dell’esportazione nei Paesi islamici al Ministero della sanità, che, previo sopralluogo, procederà ad accertare che esistano le condizioni a che gli animali vengano macellati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli n. 2 e 3.
Come potete ben capire, la macellazione non può assolutamente avvenire in pubblica piazza.
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