Adesso si può dire: il Corpo Forestale sarà sciolto e assorbito nell’Arma dei Carabinieri

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Il 13 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177 emanato dal Governo Renzi:

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00193) (GU Serie Generale n.213 del 12-9-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2016

Per comprendere meglio che fine faranno i numerosi agenti del Corpo Forestale dobbiamo leggere l’articolo 7 del decreto:

Art. 7

Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni

1. Il Corpo forestale dello Stato e’ assorbito nell’Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia’ svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 9, nonche’ delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell’articolo 10 e delle attivita’ cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 11.

Lo stesso articolo riporta le funzioni che verranno esercitate da parte dell’Arma dei Carabinieri:

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l’Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualita’ delle produzioni agroalimentari;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita’ volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonche’ collaborazione nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e del relativo danno ambientale;
e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;
g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
h) vigilanza e controllo dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversita’ vegetale e animale;
i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche’ delle altre aree protette secondo le modalita’ previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonche’ degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversita’ animale e vegetale;
m) contrasto al commercio illegale nonche’ controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;
n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell’attivita’ straordinaria di polizia idraulica;
o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonche’ attivita’ consultive e statistiche ad essi relative;
p) attivita’ di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell’inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n.97;
r) attivita’ di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
s) educazione ambientale;
t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
u) tutela del paesaggio e dell’ecosistema;
v) concorso nel controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.
3. Per le finalita’ del presente articolo e’ autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l’anno 2017.

Utile la lettura del comunicato del Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale pubblicato il 12 settembre 2016, il quale si era già dichiarato contrario. Il sindacato ha annunciato di essere pronto a procedere per vie legali contro lo scioglimento del Corpo (dal Giudice del Lavoro fino alle corti europee).

Secondo quanto riportato dall’Ansa il 13 settembre 2016, sarebbero previsti risparmi pari a 122 milioni di euro in tre anni in seguito a questa operazione:

Sono valutati in 122 milioni di euro in tre anni i risparmi derivanti dall’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri e dalla razionalizzazione dei presidi di polizia: 7,9 milioni per il 2016, 58,3 per il 2017 e 56,2 per il 2018. Lo indica il decreto legislativo 177 del 2016 pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Infatti è l’articolo 19 del decreto che riporta i risparmi previsti:

Art. 19

Disposizioni finanziarie

1. I risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 4, comma 5, 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l’anno 2016, a 58.375.240 euro per l’anno 2017 e a 56.262.593 euro annui a decorrere dall’anno 2018, nonche’ quelli di cui all’articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 124 del 2015. Il restante 50 per cento e’ destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l’effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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Regolamento in vigore dal 5 settembre 2016 - Aggiornato 26 agosto 2017.