Il TAR del Lazio respinge il ricorso sul quesito referendario

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A inizio ottobre il Movimento 5 Stelle e Sinistra italiana avevano fatto ricorso al TAR contro la scheda del Referendum del 4 dicembre, ritenendo che il testo riportatovi sia uno “spot pubblicitario ingannevole e non conforme ai requisiti di legge“.

La scheda del referendum
La scheda del referendum

Il ricorso, presentato dai senatori Loredana De Petris di Sinistra Italiana e da Vito Crimi del Movimento 5 Stelle, è stato respinto dalla stesso TAR del Lazio con la seguente motivazione:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, sul ricorso n. 10693/2016 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

In sostanza, viene spiegato il contenuto della legge che determina i quesiti referendari, ritenendo l’Ufficio Centrale per il Referendum e il decreto del Presidente della Repubblica, che recepisce il quesito, siano espressione di un ruolo di garanzia e di tutela dell’ordinamento, essendo essi caratterizzati per la loro assoluta neutralità.

Rimane alquanto curiosa la denuncia contro il quesito:

Oltre al Codacons, dunque, anche i partiti di opposizione provano per via giudiziaria a correggere il quesito. Gli avvocati Enzo Palumbo e Giuseppe Bozzi, impegnati anche nella difesa dei ricorrenti messinesi alla Consulta nel giudizio per l’incostituzionalità dell’Italicum, sostengono per conto di M5S e Si la mancata indicazione «degli articoli» revisionati e definisce «improprio» il riferimento al contenimento dei costi della politica.

La legge parla chiaro, ci sono due formulazioni utili per il quesito referendario e le avevo spiegate nel mio precedente articolo. Il riferimento ai costi della politica fa parte del titolo della Legge, nulla vieta di essere posto al suo interno, che piaccia o meno. Inoltre, anche in passato vi furono quesiti referendari privi dei riferimenti agli articoli della Costituzione e lo possiamo vedere in quello che siamo stati chiamati a votare nel 2001:

scheda-referendum-costituzionale-2001

Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001?

Vogliamo vedere quella del 2006? Eccola qui:

scheda-2006

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche alla Parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?

Entrambi riportano espressamente i nomi delle leggi costituzionali (2001 e 2005/2006) chiamate ad essere giudicate al giudizio dei cittadini.

Ecco il testo della sentenza (PDF della sentenza) utile a comprendere la situazione:

[…] in tale direzione, va rilevato che le richieste di consultazione referendaria sono state formulate dai relativi promotori sulla base delle previsioni dettate dall’art. 4 della legge n.352 del 1970 – recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo – il quale stabilisce, al comma 1, che “La richiesta di referendum di cui all’articolo 138 della Costituzione deve contenere l’indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresi citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata”, disponendo, al comma 2, che le richieste devono pervenire alla cancelleria della Corte di Cassazione entro un determinato arco temporale;

– le richieste così formulate sono state vagliate dall’Ufficio Centrale per il Referendum istituito presso la Corte Suprema di Cassazione, al quale, ai sensi dell’art-12 della citata legge n.352 del 1970, spetta il compito della verifica di “conformità” della richiesta di referendum “alle norme dell’articolo 138 della Costituzione e della legge”, pronunciandosi sulla “legittimità della richiesta” previa possibilità di contestare ai presentatori eventuali irregolarità e la possibilità per gli stessi di procedere alla loro sanatoria;

– in esito all’esercizio di tali compiti e funzioni, espressamente disciplinati dalla legge, l’Ufficio Centrale per il Referendum, con le ordinanze del 6 maggio 2016 e dell’8 agosto 2016, ha verificato la completezza delle richieste di referendum rispetto agli elementi di cui all’art- 4 della legge n. 352 del 1970 – ovvero l’indicazione della “legge costituzionale” che si intende sottoporre alla votazione popolare, della data della sua approvazione finale da parte delle Camere, della data e del numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è stata pubblicata e dalla designazione dei delegati – la tempestività delle richieste, il rispetto del numero dei richiedenti in relazione alla loro qualità, all’autentica delle sottoscrizioni, ritenendo, come riportato nei considerando delle ordinanze, che “il quesito da sottoporre a referendum, in base alle (ndr: quattro nell’ordinanza del 6 maggio, una nell’ordinanza dell’8 agosto) richieste e conformemente a quanto stabilito all’art. 16 della legge n. 352 del 1970, è il seguente: << Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016?>> e concludendo che le richieste referendarie “sono conformi alle norme dell’art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 e, pertanto, vanno ammesse”, dichiarando conclusivamente, nella parte dispositiva delle pronunce, la conformità delle richieste referendarie e la legittimità del quesito da sottoporre agli elettori;

– successivamente all’adozione delle illustrate ordinanze da parte dell’Ufficio Centrale per il Referendum, è intervenuta la delibera del Consiglio dei Ministri, datata 26 settembre 2016, con la quale è stata proposta al Presidente della Repubblica la data del 4 dicembre 2016 per lo svolgimento del Referendum popolare;

– con il decreto del Presidente della Repubblica, oggetto di gravame, richiamate in premessa le norme di riferimento e la legge costituzionale da sottoporre a referendum, nonché le ordinanze adottate dall’Ufficio Centrale per il Referendum e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2016, è stato quindi indetto il “referendum popolare confermativo” avente ad oggetto il medesimo quesito contenuto nelle predette ordinanze, convicando i comizi elettorali per il giorno 4 dicembre 2016, ai sensi dell’art- 15 della legge n- 352 del 1970, il quale dispone che il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri;

[…]

– vertendo la controversia sulla denunciata illegittimità della formulazione di tale quesito, ritiene il Collegio che, essendo stato lo stesso individuato dall’Ufficio Centrale per il Referendum attraverso ordinanze non impugnabili con gli ordinari mezzi giurisdizionali (per le ragioni che meglio si illustreranno in seguito) e recepito nel gravato decreto presidenziale, non possa riconoscersi la possibilità della sua sottoposizione a sindacato giurisdizionale;

[…]

– rilevato, dunque – in sintesi – che i decreti del Presidente della Repubblica del tipo di quello in contestazione non sono insindacabili in termini assoluti, ma che sono sottratti al sindacato giurisdizionale esclusivamente nei limiti in cui il relativo contenuto costituisca esercizio di poteri non riconducibili a quelli amministrativi e “politici” non liberi nei fini nel senso dianzi illustrato, ma siano piuttosto riconducibili all’esplicazione di poteri neutrali di garanzia e controllo, di rilievo costituzionale, il Collegio non può esimersi dal constatare che, mediante la proposizione del gravame in trattazione e, precipuamente, attraverso le censure formulate, i ricorrenti pongono in discussione – in definitiva – la legittimità del decreto del Presidente della Repubblica nella parte in cui richiama e, quindi, sostanzialmente recepisce il contenuto delle ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, ossia il giudizio positivamente reso da quest’ultimo circa la legittimità e l’ammissibilità delle “richieste di referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione” e circa la legittimità del quesito referendario << Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016?>>, espressamente riconosciuto, nella parte motiva dei provvedimenti di cui si discute, conforme a quanto stabilito, tra l’altro, “dall’art- 16 della legge n. 352 del 1970”.

Ecco il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni;
Visto l’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita’ 2014);
Visto il testo della legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;
Viste le ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, di cui una emessa il 6 maggio 2016, depositata e comunicata in pari data e un’altra pronunciata il 4 agosto 2016, depositata e comunicata l’8 agosto 2016, con le quali sono state dichiarate legittime e ammesse le richieste di referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del suddetto testo della legge costituzionale;
Visto, in particolare, l’articolo 15 della citata legge 25 maggio 1970, n. 352, il quale prevede che il referendum sia indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso e che il medesimo si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 26 settembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto:

E’ indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?».
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 4 dicembre 2016.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 27 settembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell’interno

Orlando, Ministro della giustizia

Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle hanno perso tempo e hanno fatto perdere tempo al TAR del Lazio, continuando a sostenere che vi sia un tentativo truffaldino del quesito nei confronti dei cittadini:

I cinquestelle tuttavia non si arrendono: “Non è una bocciatura nel merito – commenta a caldo il deputato cinquestelle Danilo Toninelli – Leggeremo le motivazioni della sentenza e agiremo di conseguenza”. “Il problema rimane – aggiunge Crimi – il quesito è ingannevole e il governo è stato truffaldino e arrogante. Siamo alla truffa 5.0”. E anche De Petris non dispera: “La sentenza va letta, se fosse stato dichiarato il rigetto solo per difetto di giurisdizione non ci sarebbero voluti tre giorni, sarebbero bastate due ore”.

Già, è bene leggersi la sentenza. Ricorreranno altrove? Staremo a vedere. Invece di far perdere tempo in questo modo dovrebbero spiegare ai cittadini per cosa votare e perché.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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