Premessa:
Ignorante: “ignorante agg. e s. m. e f. [dal lat. ignorans -antis, part. pres. di ignorare «ignorare»]. – 1. a. Che non conosce una determinata materia, che è in tutto o in parte digiuno di un determinato complesso di nozioni […] b. Che non è venuto a conoscenza di un fatto […] c. Che non sa o sa male ciò che dovrebbe sapere”
Mi segnalano il seguente messaggio che viaggia tramite le chat di Whatsapp:
Attenzione al Referendum del 4 dicembre, la riforma ha un articolo segreto Superamento del bicameralismo perfetto, dimezzamento dei Senatori e taglio dei costi della politica: sono questi i cavalli di battaglia portati avanti dagli esponenti del governo in tv per convincere gli elettori a votare SI al referendum sulla riforma costituzionale. Qualcosa, però, non quadra.
Infatti, all’interno del testo della riforma c’è un articolo che i renziani tendono a tenere nascosto, ad ignorare, a far finta che non esista: è il numero 117. Dalle parti del PD si tende a minimizzare l’importanza di questo passaggio della riforma, perché ciò che c’è scritto potrebbe significare la definitiva perdita della nostra sovranità nazionale: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali.”. In pratica, se passano i SI al referendum, all’indomani del voto dentro la nostra Costituzione ci sarà scritto che l’Italia dovrà eseguire gli ordini di Bruxelles.
Questo particolare, che non emerge quasi mai in tv o sui giornali, è stato denunciato proprio ieri da Matteo Salvini, nel corso del confronto con la Boschi a Otto e mezzo.
La campagna per il NO che affronta la questione dell’articolo 117 è stata condivisa anche da esponenti politici come Barbara Saltamartini, deputata della Lega Nord, nel post pubblicato il 23 ottobre nella sua pagina Facebook:
Avete letto l’articolo 117 della riforma Renzi-Boschi?
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali.”.
In pratica, se passano i SI al referendum, all’indomani del voto dentro la nostra Costituzione ci sarà scritto che l’Italia dovrà eseguire gli ordini di Bruxelles.
E ti fidi ancora di loro?
#MaAncheNO
Non solo la leghista, ma anche l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Marco Valli con un tweet del 23 ottobre:
Peccato che questa riforma all’art. 117 espliciti rispetto dei vincoli dell’ordinamento europeo nell’esercitare potestà legislativa #VotaNO
Lasciatemelo dire a coloro che ci hanno creduto: come pretendete di votare un Referendum costituzionale senza conoscere nemmeno la nostra Costituzione?
Avete mai sentito parlare di “fonte del diritto dell’Unione europea“? Quante volte avete sentito parlare di direttive europee? Dove avete vissuto fino ad oggi quando le citavate a vostro favore (“è l’Europa che ce lo chiede“) e le contestavate quando non vi andavano bene? Ecco, ci state completamente dentro!
L’articolo 117 è così dal 2001
Ecco l’articolo 117 dell’attuale Costituzione italiana, priva delle modifiche della riforma che si andrà a votare:
Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
Dal sito Brocardi.it vengono riportate le note relative alle modifiche costituzionali:
Dispositivo dell’art. 117 Costituzione
(1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (2).
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (3):
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (4);Note
(1) Questo articolo è stato sostituito dall’art. 3 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
(2) La riforma del 2001 ha riguardato varie disposizioni del titolo V ma rispetto a quella in commento le modifiche sono state realmente incisive. Una rivoluzione si è avuta nella stessa formulazione della disposizione. Prima della riforma, infatti, essa indicava quali fossero le materie in cui le Regioni potevano legiferare, comunque nel rispetto sia dei principi di cui alla legge nazionale sia dell’interesse statale e delle altre Regioni. Ad oggi sono tassativamente indicate quelle di competenza esclusiva statale e concorrente mentre ognuna che non vi rientri spetta alla potestà regionale. Ciò indica un mutamento nella stessa prospettiva del legislatore.
(3) Con la riforma del 2001 il legislatore ha accomunato sotto i medesimi limiti tanto la potestà legislativa statale che quella regionale. Quest’ultima, però, è soggetta anche ad un vincolo di tipo geografico: ciascuna Regione, infatti, non può che legiferare per il proprio territorio. Entrambi Stato e Regione, invece, sono tenuti al rispetto tanto del diritto comunitario che di quello internazionale (sia pattizio che consuetudinario). Inoltre, si deve considerare come la costruzione della disposizione in esame vada ad modificare la stessa potestà legislativa (art. 72 ss. Cost.) in relazione al suo possibile contenuto.
(4) Si tratta di materie per le quali vengono in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti, sia quello comunitario che dei singoli stati e che, inoltre, sono spesso oggetto di trattati ed accordi internazionali. Pertanto, il legislatore della riforma ha considerato che dalla normazione di queste materie potesse derivare una violazione di accordi o trattati extranazionali e stabilito che deve risponderne lo Stato centrale, senza implicazione per le comunità locali.
Accidenti, stiamo parlando della riforma costituzionale votata nel 2001 con un referendum, ma neanche vi ricordate che accidenti avete votato voi politici all’epoca? Ecco la L.Cost. 18 ottobre 2001 all’articolo 3:
Art. 3.
1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
Signori, l’abbiamo votata questa riforma con un SI del 64% il 7 ottobre 2001!
Che cosa cambia realmente se passa il SI?
Ecco il testo della riforma costituzionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016:
Art. 31.
(Modifica dell’articolo 117 della Costituzione).1. L’articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
Nella parte contestata viene sostanzialmente cambiato “ordinamento comunitario” con “ordinamento dell’Unione europea“. Perché questo cambio? È banale, ma riguarda il semplice fatto che la riforma tiene conto del Trattato di Lisbona (2007-2009, successivo alla riforma costituzionale del 2001) intitolato “Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea“.
Non ci vuole una laurea in Giurisprudenza per comprenderne il significato: questa modifica non cambia nulla nella sostanza.
Per chi ancora non comprende:
Non cambia assolutamente nulla se non il fatto che è stato presa formalmente la rettifica del Trattato di Lisbona:
“L’UE è quindi ancora basata su due trattati istitutivi: il trattato sull’UE e il trattato che istituisce la Comunità europea. Il trattato che istituisce la Comunità europea è tuttavia ribattezzato «trattato sul funzionamento dell’UE».” [1]
Non ci vuole una laurea in Giurisprudenza per comprendere questa cosa. Riprovi, sarà più fortunato.
[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=URISERV:ai0033
Soliti noti che diranno “sei pakkato dalla Kasta” in 3…2…1…
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