Vaccini: l’obbligatorietà spiegata ad un idiota

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Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri per introdurre l’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’iscrizione ad asili nido e scuole materne si sono scatenati i soliti noti. Oltre alla “cordata” a sostegno dell’incostituzionalità della legge, di cui dedico il capitolo finale di questo articolo, molti non hanno compreso il suo funzionamento (e non vogliono sentir ragione).

I 12 vaccini obbligatori

Vengono dichiarate obbligatorie per legge le vaccinazioni di seguito indicate:

  • anti-poliomelitica;
  • anti-difterica;
  • anti-tetanica;
  • anti-epatite B;
  • anti-pertosse;
  • anti Haemophilusinfluenzae tipo B;
  • anti-meningococcica B;
  • anti-meningococcica C;
  • anti-morbillo;
  • anti-rosolia;
  • anti-parotite;
  • anti-varicella.

 

La mancata vaccinazione e il diritto all’istruzione

Pur ricordando la “superiorità” dell’interesse collettivo rispetto ad ogni altro diritto previsto dalla Costituzione (potete leggere l’approfondimento a fine articolo), è previsto che il bambino venga per forza vaccinato.

I genitori che violeranno l’obbligo vaccinale dovranno pagare una multa prevista dai 500 ai 7.500 euro. Alla presenza a scuola di bambini non vaccinati, i dirigenti scolastici sono obbligati a segnalare alla ASL competente, la quale a sua volta segnalerà al Tribunale per i Minorenni i genitori, i quali rischiano la sospensione (ricordo: sospensione, cioè temporanea) della potestà genitoriale affinché si proceda con la vaccinazione.

In tutto questo non si vuole impedire l’istruzione ai nostri bambini, ma garantire loro l’accesso a scuola in sicurezza, propria e della collettività tutta.

 

Perché in altri Paesi europei come la Germania non c’è l’obbligo vaccinale?

Potrei dare una risposta secca: non sono pieni di creduloni come in Italia che pretendono di sostenere la credibilità di cialtroni come Wakefield e film fantascientifici come Vaxxed.

Fatto sta che in altri Paesi europei non si è verificato un calo vaccinale che potesse mettere a rischio l’immunità di gregge.

In altri Paesi europei la responsabilità individuale verso i propri figli e la collettività non è venuta a mancare tanto da imporre degli obblighi così elevati.

 

Colpa delle case farmaceutiche?

Sarebbe ora di smetterla con la leggenda metropolitana del “i vaccini fanno guadagnare le case farmaceutiche“. Una volta si diceva “prevenire è meglio che curare“, ricordate che curare da determinate malattie un elevato numero di individui a causa di una mancata copertura vaccinale può soltanto arricchire proprio quelle case farmaceutiche che tanto contestano i complottari.

Spesso leggo antivaccinisti che pretenderebbero un sistema di vaccinazione personalizzato per ogni individuo, ma una cosa del genere comporterebbe a costosissimi esami clinici per le quali proprio le le entrate delle case farmaceutiche non farebbero altro che ringraziarli.

Se fossi un complottaro potrei diffondere la teoria di complotto dove gli antivaccinisti sono pagati dalle case farmaceutiche per far saltare i vaccini, far ammalare il maggior numero di persone per poterli curare con i loro prodotti (che non sono gratuiti) ed infine imporre test e vaccini personalizzati attraverso esami clinici molto costosi. Non essendo io un complottaro, lascio a loro il corto circuito mentale.

I veri colpevoli dell’obbligo vaccinale sono gli antivaccinisti e i complottari che per anni (e non di recente) hanno diffuso le loro teorie e portato i genitori a scelte antiscientifiche e pericolose per la società. Avrei preferito altre vie, ma l’incoscienza e la polarizzazione di certe pratiche le ha rese impraticabili ad oggi.

 

Eccezioni

Le vaccinazioni possono essere omesse solo se è certo che il bambino possa correre un pericolo per la sua salute. Cosa significa ciò? Un bambino può avere un sistema immunitario depresso o deficitario, in tal senso ci vorrà un certificato del pediatra che ne attesti la situazione.

Per gli antivaccinisti basterà trovare un pediatra che sostenga le loro stesse tesi? Nell’attesa che vengano radiati di volta in volta, nel caso fornissero falsi certificati non farebbero altro che accelerare la loro cacciata dall’Ordine (oltre ad altri “piccoli problemi“).

 

 

Qualche dato

Ci sarebbe da fare un articolo a parte, ma intanto riporto alcuni dati recenti. Dal sito Epicentro.iss.it (il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica) troviamo pubblicato il 16 maggio il bollettino settimanale sul Morbillo in Italia (PDF).

Dall’inizio dell’anno sono stati registrati 2.395 casi, l’89% di questi non erano vaccinati.

Bollettino settimanale, i numeri dei casi da inizio 2017

In fondo al bollettino è possibile vedere la crescita del numero dei casi rispetto agli anni passati:

La crescita dei casi nel 2017

C’è stata una crescita dei casi, è innegabile. Per anni è andata bene, cos’è successo? Gli antivaccinisti e complottari si dovrebbero guardare allo specchio, ma sono troppo pieni di se e troppo “bigpharmafobiaci” per comprendere il danno che stanno causando alla collettività.

 

Una norma incostituzionale?

La prima loro difesa sarebbe l’articolo 32 della nostra Costituzione che riporto di seguito:

Art. 32 Costituzione italiana

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

L’articolo 32 è facile da comprendere e spiega senza alcun dubbio che la salute è un interesse della collettività e che non si può essere obbligati ad un trattamento sanitario a meno che non vi sia una legge: se c’è una legge che impone l’obbligo vaccinale non si sta violando la Costituzione. Ecco quanto riportato dalla sentenza della Corte Costituzionale 307 del 1990, la quale si occupo’ della legge sull’obbligatorietà della vaccinazione poliomielitica (legge 4 febbraio 1966, n. 51):

Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacchè è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.

Prima che qualche webete commenti evidenziando la sua totale ignoranza e voglia di polemizzare inutilmente, è bene ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge 4 febbraio 1966, n. 51 non bocciò la legge in merito all’articolo 32.

Il “rispetto della persona“? I costituenti sostenevano il fatto che i trattamenti sanitari devono rispettare l’integrità fisica del malato e devono avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona, escludendo la sottoposizione del malato a trattamenti obbligatori se non quando è la legge ad imporlo. All’individuo viene riconosciuta la scelta di non curarsi, ma con il solo limite di gravi interessi della collettività che possono giustificare i trattamenti sanitari obbligatori. Un concetto più volte spiegato anche in altre sentenze della Corte Costituzionale, anche in merito all’articolo 34  (sentenza 132 del 1992):

La legge impugnata, nel prevedere l’obbligo della vaccinazione – che costituisce uno dei trattamenti sanitari cui fa riferimento l’art.32 della Costituzione – ha altresì previsto una sanzione, la determinazione della quale è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non è censurabile se non arbitraria.
Tale rimedio va peraltro considerato nel quadro delle altre misure previste dall’ordinamento per la tutela del diritto alla salute della collettività rispetto ai rischi connessi al mancato adempimento dell’obbligo alla vaccinazione, nonchè delle misure che l’ordinamento prevede per la tutela degli interessi del bambino, anche nei confronti dei genitori che non adempiano i compiti inerenti alla cura del minore.
A questo riguardo, va ricordato che la stessa legge n. 51 del 1966 prevede – al fine di scongiurare il diffondersi di malattie infettive nell’ambito di comunità per effetto della mancata vaccinazione antipoliomielitica – che l’avvenuta effettuazione della vaccinazione costituisce condizione per l’accesso del bambino alla scuola dell’obbligo.
Quanto alla specifica tutela della salute del minore e del suo diritto all’istruzione – che debbono essere oggetto di primaria considerazione e che sono pregiudicate anch’esse dalla mancata osservanza dell’obbligo di vaccinazione – l’ordinamento prevede che il giudice minorile possa adottare – su ricorso dell’altro genitore, dei parenti e del pubblico ministero, ovvero anche d’ufficio – ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per sottoporre il bambino alla vaccinazione. E l’operatore sanitario competente deve, per parte sua, segnalare o denunziare l’omissione o il rifiuto dei genitori ai soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di azione di cui all’art. 336 (ed in particolare al pubblico ministero o, in caso di urgente necessità allo stesso Tribunale dei minori) onde sollecitare l’esercizio di tale potere (sentenza n. 26 del 1991).

Cito le parole del costituzionalista Alessandro Pace riportate in un’intervista rilasciata a Repubblica il 13 maggio 2017:

Professore, salute “contro” istruzione. Come se ne esce?
“Guardi io riterrei prevalente il diritto alla salute, la tutela del vaccino obbligatorio, rispetto al diritto all’istruzione. Se lei legge attentamente l’articolo 32 della Costituzione parla chiarissimo: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce le cure agli indigenti… Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge…”. Questo significa che, se c’è la legge, i vaccini diventano obbligatori. La salute è interesse della collettività. Ed è un interesse a mio avviso prevalente rispetto al diritto costituzionale dell’individuo all’istruzione”.

Diciamo che passi la legge. Una coppia di genitori decide di non vaccinare il proprio figlio che si presenta regolarmente con il suo zaino a scuola. In teoria gli dovrebbero dire: tu non entri, torna a casa. La famiglia cosa può fare?
“Può contestare la legge. Il giudice può sollevare la questione di costituzionalità davanti alla Corte. Diritto individuale allo studio contro interesse generale alla salute. C’è in questa cornice una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 258 del 1994, sull’obbligatorietà dei vaccini (in relazione all’epatite). La sentenza non contesta l’obbligatorietà dei vaccini, alla luce delle conoscenze mediche, ma è un monito al futuro legislatore affinché accerti, per le varie malattie, i possibili rischi di complicanza”.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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