Torna il tacito rinnovo per le assicurazioni? Non riguarda l’RC Auto

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Un emendamento potrebbe far tornare il tacito rinnovo per l’RC Auto? Lo leggiamo da articoli come quello di Adnkronos dal titolo “Rc Auto, torna il ‘tacito rinnovo’“.


Valutazione

DISINFORMAZIONE


Analisi “semplice”

Vi propongo un’analisi “semplice” seguita da quella in “politichese” con i link e i riferimenti a Camera e Senato (avvertenza: la sua lettura può creare una reazione avversa come il “mal di testa“).

Da Adnkronos leggiamo:

Brutte notizie per i consumatori. Il tacito rinnovo per le Rc Auto sta per tornare e, con lui, anche dei probabili aumenti sulle assicurazioni. Ad accorgersi per primo dell’emendamento alla norma inserito nel ddl Concorrenza – che salvo imprevisti sarà approvato entro l’estate – è Francesco Cancellato de ‘Linkiesta‘, che dalle pagine del giornale online ne ha denunciato il ritorno e le possibili conseguenze.

Anche Libero cavalca con l’articolo dal titolo “Rc Auto, approvato in commissione alla Camera il tacito rinnovo: l’emendamento dell’assicuratrice Laura Puppato“, ma tutto nasce da un articolo del 26 giugno 2017 de Linkiesta dal titolo “Torna il tacito rinnovo per le assicurazioni, dal Parlamento uno schiaffo a famiglie e consumatori” leggiamo:

Nel cosiddetto ddl concorrenza è stato inserito un emendamento per non estendere la norma che aveva consentito un calo verticale dei premi per le polizze Rc Auto. Un regalo agli assicuratori tradizionali, una beffa per i consumatori

Uno schiaffo ai consumatori: solo così si può definire l’emendamento approvato alla commissione attività produttive della Camera dei Deputati che abolisce il divieto al tacito rinnovo per le polizze assicurative rigurdanti danni e rischi accessori per la Rc Auto. Uno schiaffo che sa di beffa, visto che tale norma è stata inserita nel cosiddetto ddl Concorrenza che – a meno di ulteriori incidenti o auspicabili ripensamenti – sarà approvato entro l’estate.

In realtà, rileggendo l’intero iter parlamentare, in seguito al passaggio al Senato si volevano aggiungere due punti in più all’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui uno imponeva che le polizze assicurative del “ramo danni” non potevano essere rinnovate tacitamente. In seguito al passaggio alla Commissione alla Camera viene rimosso quest’ultimo punto.

Ora sorge la domanda: perché aggiungere quel punto se da anni il tacito rinnovo dell’RC Auto era stato rimosso? La risposta è semplice: perché non si sta parlando affatto dell’RC Auto obbligatoria, ma di un altro tipo di polizze non obbligatorie!

 

Analisi “politichese”

Stiamo parlando di un emendamento all’articolo 12 del “Ddl concorrenza” approdato alla Camera in seguito alle modifiche apportate dal Senato con il punto 25 che riporto di seguito:

25. All’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

Ecco l’emendamento 12.202 presentato dalla senatrice Laura Puppato (PD) durante il passaggio al Senato:

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 1, è premesso il seguente:
“01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza, qualora non già previsto, non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo a richiesta dell’Assicurato. Il contratto assicurativo con tacito rinnovo non può prevedere condizioni di disdetta da parte del contraente con termine di preavviso superiore a trenta giorni”».

Questi gli emendamenti approvati alla Camera il 22 giugno che rimuovono il punto “a” (sopra in arancione):

Sostituire il comma 25 con il seguente:
25. All’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
*1. 67. Bargero.

Sostituire il comma 25 con il seguente:
25. All’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
*1. 68. Pelillo, Benamati.

Dal sito della Camera è possibile accedere all’atto 3012-C, pubblicato in seguito all’esame in Commissione, nel quale è presente la proposta di modifica del punto 25:

A sinistra il testo approvato alla Camera, in centro le modifiche approvate successivamente al Senato, a destra il testo recentemente uscito dalla Commissione alla Camera

Se verrà approvato il testo passato in Commissione alla Camera, quello a destra nell’immagine, tornerà il tacito rinnovo dell’RC Auto? Assolutamente no, perché si tratterebbe soltanto di un’aggiunta all’articolo 170 bis della legge in corso:

«Art. 170-bis. – (Durata del contratto). – 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno piu’ frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo’ essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione e’ tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza».

Le RC Auto, obbligatorie, non vengono toccate e rimane il divieto del tacito rinnovo. Si voleva intervenire sui “Ramo danni” che non sono affatto obbligatori. Ecco le differenze:

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO
Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell’assicurazione obbligatoria r.c. auto , a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni della responsabilità civile, il danneggiato può rivolgersi direttamente all’assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta).

ASSICURAZIONE (RAMI DANNI)
Si configura quando l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro riguardante persone (es. assicurazione Infortuni), cose (es. assicurazione Incendio), prodotti del suolo e dell’allevamento (es. assicurazioni agricole), patrimoni (es. assicurazione R.C.), interessi in genere (es. assicurazione del Credito, assicurazione contro Perdite Pecuniarie Varie, ecc.).

Giusto per farvi notare un’altra cosa, Quattroruote.it aveva pubblicato un articolo dal titolo “Ddl concorrenza – Assicurazioni, torna il tacito rinnovo” per poi rimuoverlo.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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