Cassazione: i vaccini non provocano autismo. Smettete di dare soldi alla pseudo scienza

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Nella giornata di ieri la Corte di Cassazione ha pubblicato l’ordinanza 23 ottobre 2017 n. 24959 (PDF) in risposta al ricorso dei genitori di un bambino autistico per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge del 1992 sui danni da vaccinazioni.

I genitori sostenevano che loro figlio fosse diventato autistico in seguito alle vaccinazioni ricevute tra il 1998 e il 2003 (antipolio, DTP e MPR), tanto che durante il processo di primo grado presso il Tribunale di Pesaro erano riusciti a convincere i giudici a seguire le loro teorie portare in aula. In appello ad Ancona il verdetto venne rovesciato escludendo il nesso di causalità tra autismo e vaccini. Non rimaneva che la Cassazione, e il verdetto porta ad un fatto evidente: a parlare è la letteratura e la comunità scientifica.

2. Deve qui ribadirsi che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata,o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex p!unmis da ultimo Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124)

3. Nel caso, alle puntiali argomentazioni del c.t.u. di secondo grado, che si sono avvalse anche della letteratura scientifica, i ricorrenti contrappongono altre argomentazioni, desunte da diversa ed ulteriore letteratura scientifica che, pur manifestando l’acceso dibattito che da tempo si registra sulla questione, non rivela acquisizioni ed elementi decisivi al fine di confutare la soluzione da quello adottata.

La Corte territoriale si è quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte anche con riguardo alla materia che ci occupa, secondi i quali (v. Cass. 17/01/2005 n.753, Cass. 19/01/2011 n 1135, Cass. 29/12/2016 n. 27449, ord.) la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile.

Infine:

3. Né risulta decisiva la critica avente ad oggetto la mancata individuazione da parte del c.t.u. di una possibile eziologia alternativa, considerato che la Corte riferisce il passaggio della consulenza ove si ammette che l’eziologia ditale della malattia, così come della stragrande maggioranza dei disturbi mentali, risulta tuttora in gran parte sconosciuta. Quanto poi al rapporto della Casa farmaceutica (omossis) datato 16.12.2001, esso riguarda il vaccino esavalente (omissis), che neppure risulta se sia stato somministrato a (omissis).

Il risultato? A guadagnarci sono gli avvocati che sono riusciti a portare a in aula un vaccino che non risultava neppure somministrato al bambino (come afferma la Cassazione) e tutti coloro che lavoravano intorno a tutto il processo, mentre i genitori del bambino sono stati condannati a pagare oltre 2.500 euro (per due volte):

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quarter, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore imborso a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Non è la prima volta che la Cassazione si pronuncia in tal senso, lo aveva fatto più volte anche nel 2016 (PDF) e nell’estate 2017:

Vaccini, la Cassazione boccia il risarcimento: «La scienza esclude il nesso causale con l’autismo»

Per approfondire potete leggere gli articoli dei colleghi di Butac:

Cari genitori, andando avanti di questo passo non solo perderete molto del vostro tempo per stare dietro a teorie pseudo scientifiche alla Wakefield (personaggio che ha dimostrato più volte di volere solo denaro, non la salute dei vostri figli, falsando documenti e truffando colleghi), ma anche il vostro denaro. Pensate ad usare queste due risorse per il bene dei vostri figli in maniera consapevole, non lasciatevi trascinare e uscite da quella bolla che vi fa comportare in questo modo:

Una delle tante vignette dove vengono descritti i genitori polarizzati da teorie pseudoscientifiche e da truffatori come Wakefield

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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