In questi giorni di assenza ho ricevuto molte richieste per verificare quanto affermato dal deputato Riccardo Fraccaro in un video accompagnato da un comunicato sul “Blog delle Stelle“. Ecco il post pubblicato il 19 ottobre nella pagina ufficiale “Movimento 5 Stelle Camera“:
IL GOVERNO SALVA NOMINATI E CORROTTI DEL FISCO: BLOCCHIAMO QUESTO SCANDALO!
Vi immaginate un condannato per corruzione o per usura che maneggia la vostra dichiarazione dei redditi? Oppure che può decidere di mandarvi un accertamento o una cartella esattoriale? I partiti mantengono il loro potere e i loro nominati a capo delle agenzie fiscali e adesso aprono i concorsi a chi si è macchiato di gravi reati. Ecco cosa abbiamo scoperto.
Ecco il testo pubblicato nel blog:
Ciao a tutti. Vi chiedo un minuto del vostro tempo. Dovete sapere quello che sta accadendo in Parlamento perché riguarda le vostre tasche. I vostri soldi. Vi faccio una domanda: chi è che controlla le vostre dichiarazioni dei redditi? Chi è che vi può mandare un accertamento o una cartella esattoriale? Semplice, l’agenzia delle entrate.
Ebbene, nelle agenzie fiscali (cioè dogane ed agenzia delle entrate) ci sono circa 800 dirigenti illegittimi, ex funzionari che non hanno vinto un concorso per entrare nella dirigenza come prevede la costituzione ma sono stati nominati. Così i partiti hanno creato un sistema di clientele e di favoritismi.
Nel 2015 però la corte costituzionale ha stabilito l’illegittimità di queste nomine e l’obbligo di fare dei concorsi pubblici[1] e questo è un problema per i partiti ci governano e ci hanno governato perché perdono il loro potere di ricatto su noi cittadini.Ma non è finita: grazie al MoVimento si è scoperto che nelle agenzie fiscali ci sono 340 indagati per vari reati[2], principalmente contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione ecc.) Quindi abbiamo dirigenti delle agenzie delle entrate nominati dai partiti e indagati per gravi reati come la corruzione (e poi ci chiediamo perché sono sempre i soliti a pagare le tasse).
Ora cosa sta facendo il governo? Due cose: una peggiore dell’altra
Con un decreto interministeriale firmato da Padoan e Madia, scoperto dal MoVimento, si consente di aprire i nuovi concorsi per la dirigenza di questi enti strategici a:
“coloro che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento … e a dare un punteggio maggiore a chi è già in carica magari proprio perché nominato”.[3]
Uno scandalo. Ma questa vergogna non sarebbe legittima nella pubblica amministrazione e allora ecco il secondo passaggio. Al senato stanno approvando la riforma degli enti fiscali, con la quale i partiti sostanzialmente vogliono tirar fuori l’agenzia delle entrate e delle dogane dal perimetro della pubblica amministrazione[4]. Che oggi li obbligherebbe a reclutare la dirigenza con concorsi fatti per bene. Cercheremo di bloccare questo schifo ma vi chiediamo una mano condividete queste informazioni. Fate sentire la vostra voce
altrimenti avremo un fisco che anziché punire i veri evasori continuerà a tartassare i normali cittadini e a insabbiare le cartelle degli amici, magari di quelli che gli finanziano la campagna elettorale.
Sono quattro i punti da trattare, ma visto l’interesse per il terzo inizierò da quello.
Si discute di un decreto, ma come capita spesso in certe situazioni non viene affatto riportato nemmeno un link o il file PDF per renderlo accessibile a chiunque voglia consultarlo e che vorrebbe vedere con i suoi occhi. In questo caso il documento, firmato il 6 giugno 2017, è disponibile online sul sito del MEF e dal mio sito in formato PDF e all’articolo 2 comma 5 e 6 (“Requisiti di accesso“) leggiamo la parte incriminata:
5. Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impegno statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti.
6. L’Agenzia che bandisce il concorso può procedere, in ogni momento della procedura, con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, diverse da quelle per le quali è ammesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 167 c.p., tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le funzioni di dirigente, nonché del tipo e della gravità del reato commesso.
L’Agenzia ha potere decisionale, quindi di fatto può procedere o meno con l’esclusione dei candidati con atto motivato e in qualsiasi momento della procedura, ma non è affatto una novità. Cercando online la frase “coloro che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento” troviamo diversi riferimenti precedenti. Dal sito Cisme.it in un articolo del 2014 dal titolo “Agenzia delle Entrate – concorso per 403 dirigenti“:
5. Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti.6. L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le funzioni di dirigente,
nonché del tipo e della gravità del reato commesso.
La stessa cosa vale anche per un altro bando del 2015 (PDF), ma visto che l’attuale parlamento è in carica dal 2013 dobbiamo verificare se tale situazione era presente anche precedentemente, Dal libro “Concorsi pubblici: le dieci carriere più ambite” pubblicato nel 2009 leggiamo:
L’Agenzia delle Entrate si riserva inoltre la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie del profilo personale di funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato commesso.
Tornando al 2004, come possiamo vedere in un altro bando di assunzione (PDF), troviamo però una formulazione molto diversa:
Come potete vedere è presente il riferimento all’esclusione di coloro che sono stati interdetti ai pubblici uffici, ma non c’è alcun riferimento sui condannati. Da ciò è facile comprendere che il punto riportato già nel 2009 e nel 2017 è già un passo avanti, dove infatti è possibile denunciare un candidato ritenuto non idoneo al ruolo. A questo punto ci vorrebbe un esempio, un precedente da valutare per vedere se l’inserimento di tale comma ha portato a qualche risultato.
In un articolo di Repubblica del primo settembre 2013 dal titolo “Condannato per atti osceni. Il Tar: è privacy, va assunto” leggiamo:
Il candidato si prepara, affiancando lo studio alle prime esperienze lavorative. Ma qualcosa, un errore di gioventù, si nasconde nel suo passato: un anno prima di iscriversi al concorso, il ragazzo era stato denunciato per atti osceni. Una macchia subito comunicata all’ Agenzia delle entrate, che nel regolamento prevede l’ esclusione dalle graduatorie di tutti coloro «che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni di un funzionario».
Certo, per il ragazzo furono quaranta giorni di reclusione e pena sospesa, ma siccome era incensurato e il luogo, l’orario e il tentativo di proteggersi dalla vista altrui vennero riconosciuti come attenuanti in sede penale, ma per l’Agenzia delle Entrate era di fatto da escludere. Il caso in esame, che iniziò addirittura nel 2008, portò ad una sentenza del TAR del Lazio (PDF) che diede però ragione al candidato perché il reato non rientrava tra quelli considerati “contro la pubblica amministrazione“:
Parte il ricorso al Tar. Vittoria su tutta la linea: se il ricorrente era stato escluso per mancanza «affidabilità, equilibrio, integrità e ponderatezza nei comportamenti», per i giudici amministrativi la salvaguardia del «comune senso del pudore sessuale» non rientra nella missione istituzionale dell’ Agenzia delle entrate. I magistrati, poi, continuano: «Il reato di atti osceni attiene alla sfera individuale e non agli interessi perseguiti dall’ amministrazione finanziaria». In altre parole, il ragazzo era stato erroneamente posto sullo stesso piano di un condannato per reati contro la pubblica amministrazione.
Stiamo parlando di un reato come quello relativo agli atti osceni in luogo pubblico, figuriamoci per altri. Sarebbe meglio, e pare ovvio, che venissero esclusi del tutto fin dall’inizio senza che l’Agenzia delle Entrate debba deliberare con atto motivato. C’è da dire che ad ogni norma c’è un’altra che potrebbe “salvare”, infatti anche per i concorsi pubblici riservato alle forze dell’ordine (ad esempio) c’è la possibilità di procedere con la “riabilitazione” prevista dall’articolo 178 del Codice Penale che estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale di condanna. Ecco quanto sintetizzato dal sito Laleggepertutti.it nel 2016:
L’istanza di riabilitazione per poter partecipare ad un concorso pubblico va presentata al Tribunale di Sorveglianza, il quale può dare parere favorevole oppure parere contrario.
[…]
Da considerare, infine, che chi ottiene la riabilitazione non è obbligato ad indicare la condanna nelle domande e nelle istanze di iscrizione ai concorsi pubblici.
Insomma, è tutto un groviglio come al solito ma è bene conoscere più punti possibile sulla questione al fine di poterne comprendere il “via vai“. Di fatto, però, il decreto del 2017 al punto in questione non è altro che un banale “copia incolla” dei bandi precedenti. C’è da dire però che ci sarebbe un problema, che dovrebbe essere risolto e nei migliore dei modi, evidenziato dalla senatrice Maria Cecilia Guerra:
Sul personale dell’Agenzia delle entrate c’è un problema: c’è carenza di dirigenti e l’Agenzia non ha la possibilità di assumerli perché i diversi concorsi fatti sono stati bocciati con sentenze anche divergenti
Torniamo ora al punto 1 “nel 2015 però la corte costituzionale ha stabilito l’illegittimità di queste nomine e l’obbligo di fare dei concorsi pubblici“. Si fa rifermento alla sentenza n.37 del 25 febbraio 2015 della Corte Costituzionale dove venne dichiarato incostituzionale l’articolo 8 comma 24 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16:
Nelle more dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi gia’ affidati, potra’ attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e’ fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.
In pratica l’Agenzia delle Entrate si ritrovava nella condizione di stipulare contratti a tempo determinato con una durata necessaria per avviare e trovare un dirigente adatto tramite concorso pubblico. Una specie di “pezza“, ma di fatto non corretto secondo la Corte Costituzionale. Tirarlo in ballo in questa discussione è soltanto un’aggiunta utile a colorare la polemica anche se non riguarda il decreto del 2017.
Al secondo punto “grazie al MoVimento si è scoperto che nelle agenzie fiscali ci sono 340 indagati per vari reati” non si parla condannati, ma di persone indagate. Parliamoci chiaro, già diversi politici del Movimento 5 Stelle risultano indagati e tutt’ora ricoprono i loro ruoli istituzionali ed è un dato di fatto. Tornando alla scoperta dei 340 indagati trovo il resoconto stenografico di un’interpellanza urgente del deputato Daniele Pesco del M5S dove leggiamo la risposta del Sottosegretario Toccafondi:
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate riferisce quanto segue: dal 1° gennaio 2014 al 1° settembre 2017 risultano indagati per reati contro la pubblica amministrazione 340 dipendenti dell’Agenzia delle entrate. Nei confronti di tale personale sono stati adottati finora 83 procedimenti di licenziamento, di cui in particolare 15 per corruzione e concussione, 7 per accesso abusivo al sistema informatico e 4 per abuso d’ufficio, nonché sanzioni disciplinari di tipo non espulsivo. Per i reati specificatamente sopracitati sono stati, inoltre, cautelarmente sospesi dal servizio, perché tratti in arresto, 23 dipendenti, mentre altri 3 hanno rassegnato le dimissioni.
Si parla di dati relativi ad un arco temporale ben preciso (gennaio 2014 a settembre 2017) dove parte degli indagati sono stati licenziati o sospesi. Dire che “ci sono” 340 indagati nelle agenzie fiscali non è propriamente corretto alla luce di questi dati forniti nell’interrogazione (ripeto per chiarezza: di questi 340 83 son stati licenziati, 23 sospesi e 3 si sono dimessi), inoltre si fa riferimento ad indagini e non condanne che nel corso degli anni in esame (2014, 2015, 2016 e 2017) potrebbero essersi concluse diversamente (sarebbe utile sapere questo dato dall’Agenzia delle Entrate).
Il quarto punto è veramente un “casino“. La riforma delle Agenzie Fiscali riguarda il disegno di legge 2837 depositato dai senatori Marino e Guerra che ad oggi è ancora fermo in commissione. A spiegarlo in sintesi è IlSole24Ore:
Tra le novità di maggior rilievo della proposta “Marino-Guerra” spicca l’autonomia regolamentare. Con il nuovo articolo 71 del Dlgs 300/99 per i lavoratori dell’amministrazione finanziaria verrebbe previsto espressamente l’arrivo di un «ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali». Saranno poi le agenzie a definire la contrattazione aziendale di secondo livello e a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento e l’organizzazione della macchina fiscale.
Questultimo sarebbe un passaggio chiave se venisse approvato definitivamente, soprattutto per far fronte alle forti criticità che hanno colpito in questi ultimi anni la gestione del personale delle agenzie fiscali. Dai concorsi bloccati hai diversi interventi legislativi susseguitesi negli anni che, scrive Marino, «hanno progressivamente eroso l’autonomia delle agenzie». Per arrivare alla decisione della Consulta del marzo 2015 che ha fatto decadere 800 funzionari a cui erano stati assegnati incarichi dirigenziali senza concorso.
Ecco le modifiche all’articolo 71 del Dlgs 300/99, ma vi invito a leggere le parti sottolineate in rosso per velocità (vi avevo avvisato che era un “casino“):
i) l’articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71. – (Autonomia regolamentare) — 1. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle agenzie fiscali è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell’ambito di un ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l’imparzialità e il buon andamento nell’esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le materie indicate al comma 3 sono disciplinate da ciascuna agenzia con il proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai principi indicati al comma 4.
3. Il regolamento di amministrazione è deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell’agenzia, ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell’articolo 60. In particolare, esso:
a) disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia;
b) detta le norme per l’assunzione del personale dell’agenzia, per l’aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall’agenzia;
d) determina le regole per l’accesso alla dirigenza;
e) individua apposite posizioni organizzative di livello non dirigenziale e fissa le relative regole di accesso;
f) stabilisce i criteri per la mobilità dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative non dirigenziali.
4. Il regolamento di amministrazione è redatto in conformità ai seguenti princìpi:
a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante procedura concorsuale ovvero passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni. La procedura concorsuale prevede una fase di selezione che comporta l’accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione, e una prova finale. I bandi definiscono i requisiti e i criteri per la partecipazione alla procedura e per l’accesso alle varie fasi della stessa;
b) la valutazione delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche e manageriali è finalizzata al conferimento di incarichi, all’attribuzione di incentivi economici e alle progressioni di carriera;
c) le posizioni organizzative di livello non dirigenziale riguardano lo svolgimento di incarichi professionali di elevata responsabilità, alta professionalità o elevata specializzazione, ivi compresa la direzione di uffici operativi. Gli incarichi sono conferiti a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area e mediante una selezione interna che tiene conto delle capacità e del merito degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti. Gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale;
d) sono individuate le strutture di vertice a livello centrale e regionale, e definito il modello organizzativo delle strutture periferiche. Gli uffici possono essere di livello dirigenziale e non dirigenziale. Le posizioni dirigenziali sono articolate in prima e seconda fascia. Le posizioni dirigenziali di seconda fascia e le posizioni organizzative non dirigenziali sono articolate in diversi livelli di responsabilità. La retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative non dirigenziali è graduata in funzione del livello di responsabilità della posizione;
e) l’accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale, su materie attinenti ai compiti istituzionali dell’agenzia che bandisce il concorso. I titoli valutabili e i relativi criteri sono definiti nei bandi, dando particolare rilievo alle esperienze lavorative pregresse. Le agenzie sono autorizzate ad effettuare concorsi riservati al personale in servizio presso l’agenzia che bandisce la procedura; ai concorsi riservati possono partecipare funzionari con almeno dieci anni di anzianità nella terza area. Nei concorsi riservati, nell’esame dei titoli si tiene conto della valutazione conseguita negli anni precedenti»;
Vi avevo avvisato che era un “casino“. A me sorgono dubbi sul fatto che si voglia “tirar fuori l’agenzia delle entrate e delle dogane dal perimetro della pubblica amministrazione“. È tardi (sono le 2 di notte), se qualcuno è in grado di sfogliarsi il disegno di legge e comprendere se corrisponde la frase riportata dal Movimento 5 Stelle sarò ben contento di leggere l’esito dell’analisi e (se la reputo corretta e comprensibile) di aggiungerla sotto a questo articolo.
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