In questi giorni sta circolando un assurdo messaggio via Facebook:
Gli artt. 48 e 49 della costituzione, prevede l’incarico al partito più eletto e non alla coalizione vincente. #sapevatelo
Lo stesso messaggio, in alcuni casi scritto in maniera diversa, viene pubblicato da diversi utenti Facebook (1,2,3,4,5,6) e Twitter (1):
Ecco gli articoli 48 e 49 della nostra Costituzione:
Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [cfr. artt. 56 , 58 , 71 c. 2 , 75 cc. 1, 3 , 138 c. 2 , XIII c.1].
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [cfr. artt. XII c. 2 , XIII c. 1].
Articolo 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [cfr. artt. 18, 98 c. 3, XII c. 1].
Non regolano affatto l’incarico di Governo, ma il corpo elettorale e i partiti.
È l’articolo 92 che disciplina la formazione del Governo:
Articolo 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Neanche in questo caso si parla di partiti o coalizioni, alla fine però la parola spetta al Parlamento attraverso il voto di fiducia come riportato dall’articolo 94:
Articolo 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Fermate questa bestemmia costituzionale, per favore!
AGGIORNAMENTO 16 marzo
Un utente risponde al mio articolo via Twitter riportando il seguente screenshot:
Nell’immagine riporta una tabella dove alla prima colonna leggiamo “Rapporti con il Governo“, nella seconda “Titolo II – Il Presidente della Repubblica“, nella terza “art. 69, co.1, lett. b” e nell’ultima la frase “Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati“.
Di che articolo 69 stiamo parlando? Vediamo cosa riporta quello presente nella nostra Costituzione:
Articolo 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
La bufala fa riferimento alla nostra Costituzione, di cui ho già riportato gli articoli di interesse sulla formazione del Governo. La frase relativa alla nomina del “Primo Ministro” presente nella tabella è estremamente banale perché si ricollega ai concetti espressi nell’articolo 94 e il voto di fiducia (è chiaro che la composizione della Camera è dovuta al risultato delle elezioni sulla base della legge elettorale vigente). Strano che non si parli del Senato, non trovate?
L’articolo 69 a cui fa riferimento è quello presente nel sito della Camera (lo screenshot dell’utente riguarda quell’area). La grafica è molto vecchia, infatti abbiamo traccia di questa area fin dal 1998 su Web Archive.
Nell’URL sono riportate le parole “bicam/rifcost“, che ricordano molto “La riforma della Costituzione nel progetto della Bicamerale” che poi non andò in porto:
Quando il progetto della Bicamerale giunge in Aula, però, nel gennaio del ’98, le differenze di vedute fra le forze politiche aumentano, limitando le prospettive di riuscita del processo riformatore. Il 9 giugno l’esame del testo è cancellato dal calendario dei lavori della Camera dei deputati. L’iter si interrompe a metà, definitivamente, ancor prima del voto del Parlamento e del referendum popolare.
Se dovete informarvi sulla Costituzione avete due fonti: il sito del Senato e quello del Quirinale.
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