Questa domenica ho risposto a qualche utente, sicuro delle proprie convinzioni, sul tema dei migranti che scappano dai loro Paesi. Ecco la parte di discussione che ha fatto nascere questo articolo:
Owl: “Ma chi spinge egiziani e tunisini a imbarcarsi su gommoni con bimbi così piccoli? Avrai notato che la prassi è: tutti sui gommoni senza salvagente, poi al punto d’incontro Ong distribuiscono salvagente nel caos generale, è poi questi si gettano in acqua per farsi salvare da Ong”
David: ““Ma chi spinge egiziani e tunisini a imbarcarsi su gommoni con bimbi così piccoli?” Si chiama disperazione, ringrazi che non vive certe cose.”
Fabio Costa: “Non esiste alcuna Convenzione per l’accoglienza dei disperati della terra. Fino ad allora l’unico obbligo è per i rifugiati di guerra. In Egitto e Tunisia non c’è guerra. Peraltro costoro sono spinti dalla prospettiva del welfare occidentale: avere casa e stipendio regalati.”
Owl: “Esatto!”
Barbara Raval: “Anche perché nessun paese è in grado di accogliere tutti i disperati del mondo.“
Fabio cerca di dar man forte nella discussione a Owl, fornendo con estrema sicurezza che l’unico obbligo di accoglienza sia rivolto verso i rifugiati di guerra e non per gli altri “disperati“. Riscontro che molti contestino l’arrivo di migranti e richiedenti asilo da luoghi dove non sia in corso una guerra, ma questa situazione mi fa presumere che in molti ignorino i diversi contesti e le forme di protezione date ai richiedenti asilo:
Protezione sussidiaria: “Chi ne è titolare – pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato – viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un danno grave. Questa definizione viene enunciata dall’art. 2, lett. g) del Decreto legislativo n. 251/2007.”
Protezione umanitaria: “Nel caso in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998).“
Cosa prevede la Convenzione di Ginevra in merito ai rifugiati? Risulta una bella domanda a cui rispondere per introdurre le normative internazionali e nazionali.
All’articolo 1 della Convenzione di Ginevra (PDF) si considera la “Definizione del termine di “rifugiato”“, con una descrizione molto lunga e articolata che fa riferimento anche ad altre Convenzioni internazionali, ma è bene leggere questa parte:
A. Ai fini della presente Convenzione, il termine di «rifugiato» è applicabile:
1. a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o infine in applicazione della Costituzione dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati;
le decisioni prese circa il riconoscimento della qualità dì rifugiato dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento del suo mandato non impediscono il riconoscimento di tale qualità a persone che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 del presente articolo;
2. a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.
Mi suona strano dover ricordare l’articolo 14 della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” (PDF):
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Sempre in merito alle normative internazionali, una persona condannata a morte o che ha subito (o rischia) torture o altre forme di trattamento inumano nel proprio Paese può beneficiare della protezione sussidiaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2011/95/UE (PDF). Ecco l’articolo 1 lettera F e l’articolo 15 della direttiva (leggete bene gli “o“, non sono errori di battitura):
f) «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;
[…]
Articolo 15
Danno grave
Sono considerati danni gravi:
a) la condanna o l’esecuzione della pena di morte; o
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Poi c’è l’articolo 10 comma 3 della Costituzione italiana, che spesso viene citata e che a quanto pare è ben poco conosciuta:
Articolo 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Vorrei tanto non dover spiegare la parte “libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana“, ma nel caso riporto la spiegazione dal Brocardi:
Che cosa significa “Libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”?
Al co. III dell’art. 10, la Costituzione estende i principi democratici dei diritti e delle libertà a coloro i quali abbiano richiesto asilo politico per sottrarsi alla giustizia ed all’autorità di un altro diverso Stato che non riconosca lo sviluppo dell’essere umano, praticando discriminazioni non conformi allo spirito della Costituzione democratica italiana.
In tutto questo, il richiedente asilo ha l’onere di provare gli elementi sui cui fonda la sua domanda. Risulta facile comprendere quanto sia difficile in certi casi dimostrare (ad esempio) che la propria famiglia o comunità perseguiti il richiedente per le sue credenze o preferenze sessuali (non le cito a caso, voglio farvi presente che ci sono anche queste situazioni). Non avendo documenti o testimonianze a suo favore, chi valuta la richiesta può “credere o meno” ad eventuali elementi per concedere o negare la protezione internazionale. Ecco cosa prevede l’articolo 3, comma 5, del Decreto Legislativo 251/2007:
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorita’ competente a decidere sulla domanda ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed e’ stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e’, in generale, attendibile.
Insomma, tutto questo per spiegarvi quanto sia più complicato di quanto crediate, di quanto sia sciocco parlare solo di Paesi in guerra e di quanto sia assurdo sentenziare un migrante per la sua provenienza senza conoscere la sua storia o la motivazione del suo viaggio (soprattutto se in questo ha rischiato la vita).
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