Il Decreto Emergenze e il caso condono su Ischia

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Da qualche settimana si parla di Ischia e del presunto condono del Governo Lega-M5S, in base a quanto riportato nel Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Movimento 5 Stelle, per contrastare le accuse di un condono, pubblica il 30 ottobre 2018 un’immagine sui suoi canali social (e su “Il Blog delle Stelle“) riportando quello che dovrebbe essere l’articolo 25 del Decreto:

ECCO COSA PREVEDE L’ART.25 DEL DECRETO EMERGENZE

1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per le medesime procedure trova comunque applicazione l’articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n.269 del 2003.

2. I comuni di cui all’articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui l’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto e’ sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione e’ subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

NESSUN CONDONO SU ISCHIA

 

Il Decreto e l’emendamento

Andando a recuperare il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale qualche giorno prima leggiamo:

Art. 25

Definizione delle procedure di condono

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all’articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. I comuni di cui all’articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto e’ sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione e’ subordinata all’accoglimento di dette istanze.

Un testo diverso da quello presente nell’immagine pubblicata il 30 ottobre 2018 dal Movimento 5 Stelle. Da dove proviene? Andando a cercare scopriamo che la dicitura “1-bis” al primo articolo è contenuto in un emendamento (“Proposta emendativa 25.100“) pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni il 22 ottobre (qui trovate gli emendamenti al Decreto):

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per le medesime procedure trova comunque applicazione l’articolo 32, comma 17 e comma 27, lettera a), della medesima legge.

Conseguentemente:
al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

Si tratta di un aggiunta (“1-bis“) al primo comma che, però, non viene riportato nell’immagine. Gli emendamenti, però, devono essere approvati in Parlamento e far parte del testo che andrà sottoposto al Senato.

Un utente di nome Marzio aveva fatto notare il problema attraverso un commento nel post Facebook ed ecco la risposta ottenuta dal gestore della pagina:

Gentile Marzio, quello che lei cita è il testo del decreto governativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Poi è intervenuto l’esame in commissione con i relativi emendamenti. Il testo che pubblichiamo noi è quello emendato dalle commissioni competenti e ora all’esame della Camera. La invitiamo cortesemente a documentarsi.

In questo modo il Movimento 5 Stelle ammette che quello presente nell’immagine da loro pubblicata non è il testo ufficiale, ma solo quello che vogliono modificare e che deve essere ancora approvato alla Camera. Marzio fa notare il problema e il gestore della pagina risponde così:

Marzio Nessuno lo ha presentato come vigente, infatti. Ma è stato già approvato in Commissione, siamo maggioranza in Parlamento e abbiamo il diritto e il dovere di proporre modifiche e miglioramenti, con la fondata aspirazione di vederli diventare legge.

Secondo il gestore della pagina, il post non dichiara che il testo presente nell’immagine venga presentato come vigente, ma c’è un problema: il titolo parla di “operazione verità” e che “non c’è alcun condono“. Non specificano in alcun modo che si tratta di un emendamento, se non nei commenti di fronte alle critiche. Più che “operazione verità” si tratta, trattandosi di una modifica che deve essere approvata da entrambe le Camere, si dovrebbe parlare di “operazione correzione“.

Di fatto, nel testo pubblicato il Gazzetta Ufficiale non è presente il comma “1-bis” e le altre parti presenti nell’emendamento (per ovvi motivi tecnici) e non si può sostenere che quello pubblicato nell’immagine del M5S sia il testo del Decreto Emergenze in vigore in data 30 ottobre 2018.

 

Cosa dice il Decreto in Gazzetta

A far fede al momento è solo il Decreto Legge del 28 settembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e lo sarà finché non verrà approvato, emendamenti o meno, da Camera e Senato. Torniamo al primo comma:

Art. 25

Definizione delle procedure di condono

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all’articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Si parla delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, cioè dell’anno scorso, presentate grazie a una legge del 1985 e alle successive del 1994 e 2003. Il problema giunge quando alla fine del comma le istanze di condono viene applicata la legge del 1985 con un curioso rafforzativo nella parola “esclusiva“, facendo venire meno le leggi successive creando le condizioni in cui alcune istanze possano eventualmente essere approvate sulla base di una legge vecchia e che prima non sarebbero passate. Potrebbe essere questo il motivo dell’emendamento per l’aggiunta del comma “1-bis” che inizia proprio con “Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269“, usato appunto nell’immagine pubblicata dal M5S nella loro “operazione verità” (che è meglio chiamare “operazione correzione“).

 

P.s. Se volete ringraziare qualcuno per l’articolo potete contattare l’autore di questo tweet che si è perso anche un articolo precedente.

David Puente

Nato a Merida (Venezuela), vive in Italia dall'età di 7 anni. Laureato presso l'Università degli Studi di Udine, opera nel campo della comunicazione e della programmazione web.
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